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20110789 Diritto interculturale e religioni in GIURISPRUDENZA LMG/01 RICCA MARIO
(programma)
PROGRAMMA DEL CORSO
Il diritto interculturale è una metodologia di analisi e di gestione pratica dei rapporti tra ordinamenti giuridici e diversità culturali e/o religiose. La necessità di sviluppare e diffondere questa metodologia è una conseguenza del progressivo intensificarsi sulla scena sociale e nei circuiti dell’esperienza di tre fattori: a) la crescente mobilità su scala transnazionale degli individui; b) i rapidi processi di modificazione della base etno-culturale delle compagini sociali corrispondenti agli stati nazionali o alle aree gius-politiche regionali; c) la deterritorializzazione dei rapporti intersoggettivi che ritmano l’esperienza giuridica e la progressiva non-coincidenza o diffrazione tra lo spazio dove si dispiega l’agire giuridico degli individui o dei gruppi e l’ambito territoriale proprio dei singoli ordinamenti statali. L’approccio interculturale al diritto e alla differenza culturale/religiosa si distingue sia in termini teorici, sia in termini pratici, tanto dal diritto internazionale privato quanto dal diritto comparato, poiché esso si focalizza sulla traduzione in termini legali di abiti cognitivi e di comportamento piuttosto che principalmente di norme. I suoi presupposti metodologici e operativi si basano su tre assunti principali: x) le persone non sono norme; y) le culture non sono repertori di usi e costumi ma apparati cognitivi; z) le religioni non sono ‘confessioni religiose’ e i rapporti di esse con il diritto, e in particolare con il diritto di paesi democratici e secolarizzati, è da analizzare con riferimento ai contenuti antropologici delle categorie di fondo dell’esperienza giuridica. La metodologia giuridico-interculturale che sarà illustrata durante il corso si incentra sul momento della traduzione e quindi della determinazione del significato dell’agire dei soggetti di diritto appartenenti a culture diverse da quella occidentale, o a religioni non ricomprese nell’area del cristianesimo, ai fini della qualificazione in termini legali delle loro condotte. La necessità urgente di sviluppare e acquisire la capacità di gestione in termini legali della differenza culturale e religiosa è strettamente connessa sia alla convivenza democratica tra persone con schemi cognitivi e di valore differenti; sia al bisogno di impostare i rapporti intersoggettivi quotidiani in modo effettivamente conforme al diritto, rimuovendo gli ostacoli di ordine socio-comunicativo che possano limitare di fatto la libertà e l’uguaglianza dei soggetti di diritto e così compromettere la fruizione da parte di essi delle prerogative stabilite dall’ordinamento giuridico. Il programma del corso affronterà innanzi tutto l’analisi dei rapporti tra diritto, cultura e religione negli ordinamenti c.d. secolari. Esso si articolerà in termini pratici attraverso l’esame degli istituti principali dell’agire giuridico civilistico e penalistico per porre in evidenza l’incidenza degli schemi cognitivo-culturali e religiosi nella determinazione del significato dell’agire dei singoli in ordine all’applicazione delle norme di diritto positivo ai casi concreti. Così, ad esempio, si tratterà della pratica legale in relazione ai problemi che potrebbero sorgere sia per i singoli individui, sia per i professionisti che li assistano o per i giudici che debbano giudicare la loro condotta, considerando la diversità culturale e religiosa delle parti coinvolte, con riferimento, rispettivamente: 1. alla conclusione di un contratto (con persone di diversa cultura o religione), e così anche 2. alla gestione dei rapporti di lavoro; 3. e ancora, alla comprensione e repressione delle condotte penalmente rilevanti; 4. alla gestione delle attività commerciali; 5. alla predisposizione delle prassi amministrative; 6. alla regolamentazione delle pratiche familiari, matrimoniali e di educazione della prole; 7. alla qualificazione giuridica delle disposizioni testamentarie; L’elenco adesso fornito è soltanto esemplificativo. Altri ambiti e casi potranno formare oggetto di studio durante lo svolgimento del corso. Una ulteriore sezione del corso riguarderà il rapporto tra secolarizzazione del diritto e tradizioni religiose. Oggetto delle lezioni sarà, a questo riguardo, una dettagliata analisi critica della secolarizzazione nell’ambito del diritto. La questione si dispiega in un ambito tutto pratico. Essa può essere efficacemente sintetizzata in pochi quesiti esemplificativi. È possibile immaginare le trattative relative a un contratto, ad esempio, tra una persona di cultura italiana e una persona di cultura cinese prescindendo dai rispettivi schemi culturali e religiosi? E giungere alla conclusione di esso ignorando il rapporto tra il loro agire e rispettivamente, la tradizione etico-morale cristiana e quella confuciana? E ciò, soprattutto, considerata la straordinaria incidenza antropologica di queste tradizioni sugli schemi cognitivi e di comportamento dei due contraenti? Si pensi – giusto per esemplificare – a standard valutativi come la buona fede e l’equità, ma anche a istituti come l’errore contrattuale, la liceità della causa in relazione alle aspettative delle parti e al valore/significato da ciascuna attribuito all’oggetto del contratto e alle sue componenti. E ancora, è possibile interpretare adeguatamente un testamento (specialmente se olografo) redatto da una persona di cultura diversa da quella dell’interprete giuridico senza conoscere gli schemi antropologici e, specificamente, cognitivo-etici, soggiacenti ai suoi modelli di trasmissione inter-generazionale del patrimonio? È possibile qualificare in termini di rilevanza penalistica la condotta di una persona di diversa religione senza comprendere il rapporto tra quella condotta e il significato che essa attribuisce ai singoli gesti sulla base degli schemi antropologici di derivazione religiosa? E, più specificamente, è giuridicamente giustificabile non tenere conto della differenza di schemi cognitivi di matrice culturale e/o religiosa nel distinguere tra ‘ignorantia facti’ e ‘ignorantia legis’, schiacciando la prima sulla seconda – considerando che la prima ‘excusat’ e la seconda ‘non’? La sequenza di questioni adesso sollevate richiede un’analisi ricostruttiva, anche di tipo storico-culturale e antropologico, riguardante la vasta resilienza di schemi cognitivi e di valore di derivazione teologico-morale cristiana in seno al lessico giuridico degli ordinamenti occidentali secolarizzati, e in particolare, di quello italiano. A questo scopo, il corso si occuperà di esaminare l’influenza storico-concettuale del diritto canonico e della teologia-morale cristiana nella formazione di molti istituti vigenti di diritto civile e penale secolare e, in relazione a essi, la presenza diffusa in molti ordinamenti statali – come quello italiano – di una pervasiva teologia giuridica. Tutto ciò solleva l’interrogativo, di formidabile difficoltà e impellente attualità, circa la possibilità di coniugare questa connotazione religioso-culturale dei lessici legali nazionali con le esigenze (e le promesse) di universalità e razionalità intrinseche alla modernità giuridica secolare di matrice occidentale. Nella sua parte finale, il corso si occuperà di illustrare la tecnica di traduzione giuridica interculturale e interreligiosa come soluzione in linea con i principi costituzionali e i diritti umani e diretta a superare le disuguaglianze e le discriminazioni implicite, ma non per questo meno pervasive, derivanti dall’incompletezza culturale dei moderni processi di secolarizzazione e, quindi, di universalizzazione dell’esperienza giuridica. In conclusione, il corso si propone di equipaggiare lo studente di giurisprudenza, giurista di domani, con gli strumenti interpretativi e applicativi indispensabili a gestire la propria attività in circuiti sociali sempre più segnati dall’impatto della globalizzazione, della mobilità transnazionale degli individui e, quindi, dalle esigenze di convivenza tra persone di cultura e religione differenti.
(testi)
I testi adottati si suddividono in tre blocchi, rispettivamente indicati ai successivi numeri 1, 2 e 3.
1) M. Ricca (2008), Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale. Dedalo: Bari.
o, in alternativa,
M. Ricca (2013), Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale. Bollati Boringhieri: Torino.
2. M. Ricca, Traduzione interculturale, free download al link: https://www.researchgate.net/publication/377852796_Traduzione_interculturale
3) Letture consigliate:
Geraldina Boni, Andrea Zanotti (2024), Matrimonio e famiglia tra diritti religiosi e diritti secolari. Zanichelli: Bologna.
Ulteriore materiale, anche in relazione alle esigenze didattiche prospettate dagli studenti, potrà essere indicato dal docente durante le lezioni
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